01 May 2011

Parcheggia in divieto, condannata per omicidio

In Italia è l’infrazione più comune che totalizza il 23,6% dei verbali ma da oggi può costare molto di più di una semplice multa....(Sei d'accordo?vota il sondaggio!)

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In Italia è l’infrazione più comune che totalizza il 23,6% dei verbali ma da oggi può costare molto di più di una semplice multa. A chi non bastasse sapere che parcheggiare l’auto in divieto di sosta può arrecare disturbo alla circolazione o addirittura provocare incidenti, sappia che da ora il rischio è anche quello di vedersi imputati di omicidio colposo.

 

 

 

È successo ad una ventiduenne che ha parcheggiato la sua Kia Picanto sotto casa a Milano in via Castelbarco ma al di fuori dagli spazi previsti per la sosta; la presenza della vettura ostruiva la visuale nell’area di un incrocio ed un’altra auto non ha visto un motociclista sopraggiungere e gli ha tagliato la strada. Il ragazzo morto procedeva con la sua Buell ad una velocità accertata di 90 km/h, al di sopra di quanto previsto in quella strada, e questo ha mitigato la pena inflitta alla giovane che ha parcheggiato in divieto: concorso in omicidio colposo e sei mesi di reclusione, la condanna subìta dalla ragazza, sebbene con la sospensione condizionale.  

La norma violata sarebbe l'art 158 del CdS che impone di verificare che dal posteggio non possa derivare pericolo per l'incolumità delle persone. 

“Interpretazione forzata”, secondo il presidente dell’ACI, Enrico Gelpi " dato che il conducente deve rapportare sempre la sua guida alla situazione del traffico e quindi anche alle auto parcheggiate male"; “sentenza esemplare”, invece, è l’opinione di Andrea Trentini, presidente dell’associazione Motocivismo.

 

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L'art 158 del Codice della Strada...

1. La fermata e la sosta sono vietate:

 

 

a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;

b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;

d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;

f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

 

2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:

 

a) allo sbocco dei passi carrabili;

b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;

c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;

d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;

e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;

f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

i) nelle aree pedonali urbane;

l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.

3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. (2)

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. (2)

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

(1) Vedi art. 353 reg. cod. strada. (2) Comma così modificato dalla Legge 29.07.2010 n° 120.

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