Autovelox: se l'apparecchio o la pattuglia non si vedono bene allora la multa è contestabile

A dirlo è la Corte di Cassazione che ha sottolineato come non basti che la postazione con l’apparecchio di controllo sia preceduta a debita distanza dal cartello di segnalazione previsto dalla normativa.
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Ancora una volta la Corte di Cassazione è intervenuta in difesa degli utenti della strada sui metodi di assegnazione delle multe per eccesso di velocità attraverso strumenti elettronici per il rilevamento di un’infrazione, fornendo la corretta interpretazione delle norme contenute nel Codice della Strada. Il caso in oggetto riguarderebbe la contestazione di una contravvenzione elevata per eccesso di velocità dalla Polizia Stradale e per la quale era stato fatto ricorso presso il Tribunale di Livorno, il quale aveva poi accertato che il cartello di avviso della postazione era stato posto a distanza regolamentare ma rilevatore e pattuglia erano nascosti alla vista dell'automobilista.

Vietato nascondersi

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, affinché una multa con Autovelox sia valida e non contestabile, non basta che la postazione con l’apparecchio di controllo sia preceduta a debita distanza dal cartello di segnalazione previsto dalla normativa ma ma è necessario che il dispositivo e la pattuglia, presente sul posto, siano ben visibili dagli automobilisti che con i loro veicoli procedono sulla carreggiata. L'ordinanza n. 6407, emessa dalla VI Sezione Civile e pubblicata il 5 marzo, sancisce che: "se, come nella vicenda in esame, è messa in dubbio la chiara visibilità dell’apparecchio e degli agenti accertatori, la presenza del cartello stradale che segnala agli automobilisti il controllo dell’Autovelox non è sufficiente per dare solidità alla multa per eccesso di velocità". Inoltre, secondo la norma di cui all’art. 142 comma 6 bis C.d.S, "le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere ben visibili". Quindi, in caso di non visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità, l'accertamento risulta illegittimo e di conseguenza la sanzione nulla.

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