Alcoltest e drogatest: meglio conoscere i propri diritti

Secondo la Cassazione l’automobilista fermato ha diritto alla presenza del proprio avvocato nello svolgimento dei test di accertamento di alcol e droga.
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Si sa ormai che in Italia fatta la legge trovato l’inghippo ed anche questa volta purtroppo è successo così. Per rispondere, infatti, a una particolare sentenza su un guidatore fermato nel lontano 2013, la Cassazione ha deciso di pronunciarsi facendo chiarezza su un aspetto molto delicato che potrebbe farla scampare al solito “furbetto di quartiere”.

Diritti e doveri

Con la sentenza n. 52380/2018 la Corte di Cassazione ha messo in chiaro un punto chiave in merito allo svolgimento degli accertamenti nei confronti degli automobilisti sospettati di essere alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’uso di sostanze stupefacenti. Secondo quanto scritto negli articoli 354 e 356 del codice di procedura penale, infatti, alcoltest e drogatest sono atti non ripetibili e classificabili come vere e proprie ispezioni corporali. Per questo motivo, in difesa della persona, la legge prevede che il malcapitato debba essere informato dalle Forze dell’Ordine che è un suo diritto la presenza del proprio avvocato durante i controlli di accertamento.

Qualcuno canta già vittoria

Prima della prova dell’etilometro quindi le Forze dell’Ordine devo sincerarsi di aver adeguatamente avvisato il conducente fermato. Se però dopo l’alcoltest viene fatto anche il drogatest allora non serve ripetere l’avviso ma il primo avvertimento è più che sufficiente poiché si tratta di accertamenti svolti nel medesimo contesto spazio-temporale. Una procedura essenziale, quella di avvisare il malcapitato, perché in assenza di adeguato avviso il valore legale dell’alcoltest e del drogatest sono a rischio per vizio di forma e la conseguenze sanzione pecuniaria e/o amministrativa rischia di essere annullata tramite ricorso.

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